Titolo
3
Regolamentazione per l’area marina
Art. 8
- Per le zone Ma e Mb, quali individuate nell’art. 1
dell’allegato A al DPR 17 maggio 1996 e nelle cartografie allegate
vigono le norme di salvaguardia previste in tale corpo normativo, attuate
ed integrate in forza del presente regolamento.
Art. 9 - Nelle zone Ma sono consentiti la navigazione, la sosta,
l’ancoraggio e l’ormeggio esclusivamente dall’alba al tramonto, ai
soli fini della balneazione.Vigono tutti gli altri divieti previsti per le
zone Ma dall’art. 1 dell’allegato A al D.P.R. 17/05/96. L’accesso
viene regolato secondo le disposizioni previste dall’art.13 del presente
regolamento.
Art. 10 - Con riferimento all’utilizzo delle zone Ma ed Mb e per
una più idonea tutela di parti significative delle stesse viene
specificamente disposto :
a) Per il periodo dal 1° marzo al 30 ottobre di ogni anno sono vietati la
sosta, la navigazione, e l’ancoraggio nelle zone Ma delle isole di
Nibani e Mortorio e nello specchio acqueo circostante l’isola di
Spargiotto individuati dalle seguenti coordinate geografiche :
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