ATTENZIONE : NEL PARCO
NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA LE REGOLE SONO MOLTO PIU' RESTRITTIVE
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IL REGOLAMENTO DEL PARCO
Le norme di legge sono dettate principalmente nella Legge 14 luglio 1965 n° 963, Disciplina della pesca marittima, e nel suo regolamento d'esecuzione, il D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 (in particolare il Titolo III, Capo III, sezione "Della pesca subacquea"), e successive modificazioni. Vi sono poi le norme contenute nelle Ordinanze Balneari emanate dalle Capitanerie di Porto (che hanno efficacia nell'ambito del compartimento marittimo per la stagione balneare), nonchè i regolamenti delle zone protette e le norme di emanazione regionale per le acque interne.
Per esercitare la pesca professionale occorre la specializzazione di pescatore subacqueo, la pesca sportiva, invece, cioè compiuta a fine ricreativo e sportivo, in mare non richiede, generalmente, il possesso della licenza di pesca. Naturalmente, è vietata, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.
E' vietata la pesca subacquea:
· di notte (consentita solo dall'alba al tramonto);
· a distanza inferiore a 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti;
· a distanza inferiore a 100 m da impianti fissi di pesca, da reti, da navi all'ancora;
· in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita o l'entrata nei porti ed ancoraggi (determinate dal capo del compartimento marittimo);
· nelle zone protette.
È inoltre vietato:
· l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione; è consentito però trasportare su un mezzo nautico fucili subacquei e apparecchi di respirazione della capacità massima di 10 litri, fermo restando il divieto del loro utilizzo contemporaneo. In tal caso, sul mezzo nautico deve restare una persona pronta a intervenire in caso di emergenza.
· tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione e transitando in zone frequentate da bagnanti;
· l'uso del fucile subacqueo ai minori di anni 16. Chiunque cede o affida (se all'affidamento segue l'uso) un fucile o attrezzo simile a minore di anni sedici è punito con S.A. da L. 500.000 a L 3.000.000.
È obbligatorio:
· denunciare all'Autorità Marittima il rinvenimento di relitti di apparecchiature militari, armi, bombe ed altri ordigni esplosivi, oggetti d'interesse storico, archeologico ed etnografico;
· che il subacqueo si segnali con una una boa visibile a 300 m; nel caso - sempre opportuno - che il subacqueo si appoggi ad una barca, può essere esposta su questa una bandiera (il che è obbligatorio se nessuno resta a bordo): quella bianco-celeste corrispondente alla lettera A del Codice Internazionale dei Segnali, o quella rossa con una striscia diagonale bianca, se si è in acque nazionali;
· che il subacqueo rimanga entro un raggio di 50 m dalla verticale del segnale (boa o mezzo nautico).
Limiti di cattura: per il pescatore sub sportivo sono gli stessi che per la pesca sportiva di superficie:
· 5 kg giornalieri, complessivi tra pesci, mollusci e crostacei (salvo il caso di un singolo pesce di peso superiore);
· 1 sola cernia al giorno, di qualsiasi specie.
Prede vietate:
- non si possono raccogliere "coralli, molluschi e crostacei". Il termine "molluschi" va inteso in senso restrittivo, rimanendo la possibilità di catturare molluschi cefalopodi (polpi, totani e seppie); è invece strettamente vietata la pesca dei datteri (lithofagus-lithofagus). La raccolta del riccio di mare è consentita solo in apnea, manualmente e fino a 50 esemplari al giorno.
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APPROFONDIMENTI
L' art 26 comma II° prevede la stessa sanzione pecuniaria per tutte le infrazioni alle norme sulla pesca subacquea stabilite nel Regolamento, che andiamo subito ad analizzare.
E' questo il testo normativo di maggiore interesse per il pescasub
Tra le disposizioni generali,
l'art 7 ( Classi di pesca ) definisce la pesca sportiva come "attività
esercitata a scopo ricreativo o agonistico" e vieta "sotto qualsiasi
forma, la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca". Di
modesto interesse il coordinato disposto degli artt 3 e 6 lett. 2 che
definiscono il fucile subacqueo e la fiocina a mano come "attrezzi da
pesca". Ricordiamo comunque che anche se non si tratta di armi in senso
proprio, i fucili subacquei restano pur sempre strumenti atti ad offendere, e
che perciò - se si vogliono evitare problemi con le forze dell'ordine - è
sempre bene non averli con sé in situazioni in cui diventa difficile
giustificarne la detenzione ( es : fucile senza il resto dell'attrezzatura nel
bagagliaio dell'auto mentre ci si reca in ufficio o in montagna ).
Le norme di maggiore interesse sono quelle contenute nel Titolo III, Capo III,
nella sezione intitolata : "Della pesca subacquea".
ART 128-bis Esercizio della pesca subacquea sportiva - "La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca". Questo primo comma non presenta difficoltà interpretative, come invece presenta il secondo : "Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei". La norma utilizza il termine "molluschi" da intendersi in senso restrittivo, ossia non fa riferimento ai molluschi cefalopodi quali polpi, totani e seppie.
ART 128-ter (Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249) - "Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo. "
L'art 130 impone al subacqueo di "segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri" . Nel caso che il subacqueo disponga di mezzo d'appoggio, "la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o dal galleggiante portante la bandiera di segnalazione".
L'art 131, che chiude la sezione relativa alla pesca subacquea, fa divieto di "tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione".
Altre due norme importanti sono contenute nel Capo IV intitolato "Della pesca sportiva" e che chiude il Titolo III.
L'art 142 prevede il famoso limite dei 5 Kg : "il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga ( comma aggiunto dal D.P.R. 219/83 ). La norma in questione parla del pescatore sportivo in generale : il riferimento a molluschi (non cefalopodi) non può estendersi al pescatore subacqueo per la presenza di una norma specifica che gli vieta la cattura di tali organismi (art 128 bis). L'art 144 - "Manifestazioni sportive" - esclude al comma II° l'operatività del limite di 5 Kg nei confronti dei "partecipanti alle manifestazioni sportive" ( comma aggiunto dal D.P.R. 219/83), che secondo il comma I° devono essere di regola approvate dal capo del compartimento marittimo con ordinanza.
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Le informazioni di questa pagina sono state tratte dal sito dell'amico G.Orsini gommoni & gommonauti gli approfondimenti sono a cura di Giorgio Volpe di Pescasub Maxfox (Sito Web)