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SCHEMA
RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI LA MADDALENA
N.B.
: LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE A PIE’ PAGINA
Al
Giudice di Pace dell’Ufficio di La Maddalena
RICORRE
Il sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______
cap______ via ________ n.__ tel ________ E-mail ___________
CONTRO (scegliere il proprio caso) …….
- Il …. (indicare l’Ente/Corpo di Polizia che ha elevato il verbale)
di .......... ,nella persona del … (Sindaco / Presidente del Parco ecc.ecc)
pro-tempore, con sede in Via............n.....
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella
persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 20/22 –
00187 Roma – e/o C.F.V.A. Regione
Sardegna - Cagliari
Nel caso di multe elevate dalla Guardia Forestale nazionale e/o Regionale
(Polizia ambientale e forestale).
AVVERSO
L'accertamento di violazione dell'art. ......("Codice della Strada,
ordinanza sindacale e/o del Parco")
eseguito dai/dalla ..............(vigili urbani, Polizia stradale,
Carabinieri, Corpo Forestale
Vigilanza Ambientale etc) di............ notificato il......, e che si
allega in copia
Premesso che (riportare solo le
parti che interessano)
- Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe .....( i vigili, la
polizia di Stato ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato
...........................(direttamente, tramite telelaser, autovelox,
etc.)
- Tale accertamento non e' stato contestato immediatamente al conducente
ed effettivo trasgressore, ma e' stato comunicato soltanto in data
......... all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato
in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale (ATTENZIONE,
INSERIRE SOLO NEI CASI IN CUI SIA ACCERTATO CHE NON VI E' DEROGA
ALL'OBBLIGO DI FERMO, VEDI NOTA SPECIFICA 1)..
- Che i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione del
conducente (ATTENZIONE, INSERIRE SOLO NEI CASI IN CUI SIA ACCERTATO CHE
NON VI E' DEROGA ALL'OBBLIGO DI FERMO, VEDI NOTA SPECIFICA 1).
- Che non e' stato indicato al ricorrente l'obbligo di comunicare i dati
del conducente entro 60 gg nonche' le sanzioni previste in caso di mancato
rispetto dello stesso (nota: questo avviso deve essere presente sul
verbale solo quando non sia avvenuta la contestazione immediata e siano
previste sanzioni accessorie).
- Che i verbalizzanti nell'atto notificato non hanno esplicitato in modo
dettagliato le modalita' per ricorrere e in particolare non hanno indicato
il Giudice di Pace competente per territorio, considerando le difficolta'
che trova l'automobilista ad individuare l'autorita' competente a decidere
il ricorso
- Che l'atto di accertamento e' da ritenersi nullo o comunque annullabile
in quanto............. (compilare a seconda del proprio caso, si vedano
alcuni esempi nella nota specifica 2)
Tutto cio' premesso,
considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita'
e/o l’annullabilita’ dell'accertamento, sottolineato in diritto che
nel caso di specie i verbalizzati non erano esonerati dalla contestazione
immediata (si vedano le note specifiche 1 e 3) ne' hanno addotto
validi e chiari motivi.
Per quanto sopra Chiede
All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza
di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene
accessorie (nota 4) di voler annullare e comunque dichiarare
inefficace l'atto di accertamento impugnato.
Luogo e data
Firma del ricorrente
Note generali
- Scegliere solo le voci
interessate al proprio caso.
- Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla notifica,
all’ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e’ avvenuto,
in cinque copie (alcuni uffici ne richiedono quattro o anche meno) e
allegando l'originale del verbale (alcuni uffici richiedono una semplice
fotocopia). E’ possibile presentare il ricorso anche a mezzo
raccomandata a/r. Occorrera’ pero’, in ogni caso, presenziare alle
udienze, pena l’archiviazione. Inoltre, il procedimento dovra’
comunque essere registrato.
- E’ possibile presentare il ricorso, oltre che nei casi di specie,
anche avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia. Sia in caso di
rigetto nel merito, che per contestare il mancato rispetto dei termini di
emissione del ricorso da parte del Prefetto (180 giorni se spedito ai
vigili che poi lo hanno inoltrato al Prefetto; 210 gg se spedito al
Prefetto direttamente) e di notifica susseguente dell’ordinanza –150
gg.
- La predetta bozza puo’ essere utilizzata come modello anche in caso di
ricorso al Prefetto, nel caso in cui sia impossibile gestire un
procedimento di persona. Il ricorso al Prefetto lo consigliamo solo nei
casi di manifesta ovvieta’ del vizio.
- E’ possibile presentare ricorso al giudice di pace anche avverso una
cartella esattoriale (atto successivo all’emissione del verbale) ma solo
ed esclusivamente in caso di vizi formali, relativi sia all’emissione
della cartella stessa che alla notifica del precedente verbale; se non vi
fossero irregolarita’, non e’ invece possibile opporsi nel merito,
avendo omesso la contestazione del verbale. In questo caso, in luogo di
“verbale” occorrera’ ovviamente parlare di “cartella”, e si deve
presentare entro 30 giorni dalla notifica.
Note
specifiche
NOTA SPECIFICA 1
Inserire queste frasi solo nei casi in cui sia accertato, per l'infrazione
contestata, che non vi siano deroghe all'obbligo di fermo. Verificare
quindi che l'accertamento sia avvenuto su una strada che il Prefetto non
abbia indicato come una di quelle ove il fermo non e' obbligatorio (art. 4
legge 168/2002) e che non si sia in uno dei casi per i quali il codice
della strada prevede che il fermo non e' necessario (art.201 comma 1 bis e
suo regolamento: autovelox, photored, eccessiva velocita', sorpasso in
curva, assenza trasgressore per esempio nel tipico caso di divieto di
sosta, etc.).
NOTA SPECIFICA 2
Inserire tutti i possibili motivi
di nullita', ad esempio:
- trascrizione errata dei dati anagrafici degli obbligati (conducente e/o
proprietario) o del veicolo (targa, tipo).
- mancanza della norma violata e della relativa sanzione od errore sulle
stesse.
- mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o
verbale non firmato. Attenzione, pero', se il verbale e' redatto con
sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la "firma autografa"
e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile (sentenze di cassazione 1923/99, 4567/99, 6065/05 e 21045/06
nonche' circolare del Ministero dell'interno del 25/8/2000)
- mancanza del giorno, dell'ora o del luogo dell'infrazione od errore su
tali dati.
- mancata esposizione dei fatti.
- errore nella lettura della targa e/o mancanza di corrispondenza col tipo
e caratteristiche dell'auto
- invio verbale dopo 150 giorni dall’identificazione del trasgressore
(per i dettagli si veda la scheda pratica indicata in testa al modulo).
- assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. REGOLAMENTARE cartello di divieto di ACCESSO, cartello limite di
velocita' e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o
prescrizione –tenendo presente che ci sono circolari ministeriali che
consentono un piu’ ampio margine per gli avvisi; ad esempio e’
ritenuto sufficiente che vi siano avvisi anche radiofonici).
- mancanza del segnale.
- fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in
caso sia possibile sostenere l’errore od il falso da parte degli agenti,
con PROVE CERTE ED INCONFUTABILI).
- non e' indicata l'altezza del km e il luogo preciso della commessa
violazione.
- mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata (art 201 comma 1 e 1bis.).
NOTA SPECIFICA 3
Salvo il caso in cui non vi fosse un decreto prefettizio che espressamente
consentiva l’omissione del fermo, e ricordando che ci sono circolari e
sentenze che espressamente ritengono legittima l’omissione del fermo
immediato in tutti quei casi in cui non sia ritenuto possibile effettuarlo
in piena sicurezza; inoltre, si ricorda l’esclusione dal fermo immediato
per i casi individuati dal codice della strada dall'art. 201 e suo
regolamento.
NOTA SPECIFICA 4
Indicare qui tutte le eventuali sanzioni accessorie applicate, ovvero i
provvedimenti sulla patente (decurtazione punti, sospensione, etc.),
sull'auto o sui suoi documenti.
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