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Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato
con D.P.R 9 ottobre 1997 n. 431
(pubblicato nella G.U. n. 293 del 17 dicembre 1997) Art. 1 (Oggetto 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto, comprese le navi da diporto. 2.
Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unità e delle navi da
diporto sono denominate patenti nautiche. Art.
2 (Comando
e condotta delle unità da diporto) 1.
Chi assume il comando e la condotta di un’unità da diporto di lunghezza
non superiore a 24 metri deve essere munito di una delle patenti nautiche
di cui all’articolo 3, nei seguenti casi: a)
per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa; b)
per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque
marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo dell’unità
sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc.
se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc. se a carburazione a quattro
tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a quattro tempi
entro bordo, o a 2.000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza
superiore a 30 KW o a 40,8 CV. 2.
Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai
24 metri, deve essere in possesso
della patente per nave da diporto di cui all’articolo 4. 3.
Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza
inferiore a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo
delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiore a
quelle indicate al comma 1, lett. b) è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti, senza obbligo di patente: a)
aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario,
motoveliero e per quelle a motore; b)
aver compiuto 16 anni di età, per i natanti a motore nonché per i
natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri; c)
aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie velica
superiore a quattro metri quadrati nonchè per le unità (recte: con
esclusione delle unità) a remi che navigano entro un miglio dalla costa; d)
aver compiuto i sedici anni di età per la condotta di moto d’acqua e
dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) a bordo dei
quali sia stato installato un motore avente potenza e cilindrate inferiori
a quelle previste al comma 1, lett. b). 4.
Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la
partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole di
avviamento agli sport nautici gestite dalle Federazioni nazionali e dalla
Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a
condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità
delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per
responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a
terzi. Art.
3 (Patenti
per il comando e la condotta di unità da diporto) 1.
Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una
lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti specie di
navigazione: a)
entro dodici miglia dalla costa; b)
senza alcun limite dalla costa. 2.
Le patenti di cui al comma 1, abilitano al comando ed alla condotta
delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e
dei motovelieri. 3.
A richiesta dell’interessato le patenti di cui al comma 1, possono
essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Art.
4 (Patente
per il comando delle navi da diporto) 1.
La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate
alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri. 2.
Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono
comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a
motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero. Art.
5 (Requisiti
fisici per il conseguimento delle patenti nautiche) 1.
Non possono ottenere le patenti nautiche di cui agli articoli 3 e 4, nè
la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o
psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o
funzionali indicate nell’allegato A) al presente regolamento che
impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da
conseguire o da convalidare.. 2.
L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1, è effettuato
dall’Ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente,
cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento può
essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base
del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei
medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle
Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente
effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della polizia di Stato o
da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. In ogni caso l’accertamento è effettuato presso la struttura
pubblica di appartenenza o all’interno di gabinetti medici dotati delle
necessarie attrezzature. 3.
Quando dalle constatazioni obiettive e dalle altre indagini
cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili si evidenziano malattie
fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o
funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione di idoneità, solo
quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza
della navigazione alla quale la patente abilita. L’interessato, a
proprie spese, può richiedere di essere sottoposto a visita da parte
della Commissione medica locale di cui al comma 6. 4.
Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, il giudizio di
idoneità può essere demandato alla Commissione medica locale di cui al
comma 6, che indica anche l’eventuale termine entro il quale effettuare
il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la
revisione della patente. 5.
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è demandato alle
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità
sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi: a)
dei mutilati e minorati fisici; b)
di coloro per i quali ne è fatta richiesta dalla Autorità
marittima o dal Prefetto; c)
di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al
comma 2, dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della condotta
dell’unità da diporto. 6.
La commissione medica locale in relazione alle minorazioni fisiche e alle
eventuali protesi correttive, può stabilire per i soggetti indicati alla
lett. a) del comma 5, termini di validità delle patenti ridotti in
relazione al tipo di abilitazione richiesta. 7.
Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma
6 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti
e della navigazione. Questi decide avvalendosi del parere espresso dagli
organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il
Ministro decide per i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di
revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici. 8.
Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al
presente articolo sono a carico degli interessati. 9.
L’accertamento di cui ai commi 2 e 5 deve risultare da certificazione di
data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda
per sostenere l’esame di abilitazione. Il certificato medico deve essere
conforme al modello previsto all’allegato B) del presente regolamento. Art.
6 (Requisiti
morali per il conseguimento delle patenti nautiche) 1.
Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono
stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure
di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come
sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione. 2.
Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto
coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla
legge 22 dicembre 1975, n. 685 e successive modificazioni, o per reati
previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal Decreto Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione. Nota:
in materia di riabilitazione si richiama il dispaccio n. 82035108 del
47.1997 di Maricogecap con
allegato il relativo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato 3.
Avverso il mancato rilascio della patente nautica per i motivi di
cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della
navigazione. Art.
7 (Requisiti
per l’ammissione agli esami) 1.
Per essere ammessi agli esami
per il conseguimento delle patenti di cui all’articolo 3, gli
interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. 2.
Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della
patente per navi da diporto gli interessati devono essere in possesso
della patente di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) da almeno un
triennio 3.
Nell’istanza di ammissione agli esami è dichiarata la eventuale
richiesta di limitazione alle sole unità a motore. Art.
8 (Autorità
competenti al rilascio delle patenti) 1.
Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche: a)
le Capitanerie di Porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per
le patenti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a); b)
le Capitanerie di Porto e gli Uffici circondariali marittimi per le
patenti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b); c)
le Capitanerie di Porto, per le patenti di cui all’articolo 4. 2.
Le patenti sono conformi al modello riportato nell’allegato C) al
presente regolamento. Art.
9 (Commissioni
di esame) 1.
L’esame per il conseguimento della patente di cui all’articolo 3,
comma 1, lett. a), è sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la
giurisdizione di competenza, dal Capo del circondario marittimo, scelto
tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in s.p.e., tra gli
Ufficiali superiori del corpo di stato maggiore e delle Capitanerie di
porto in congedo, tra i docenti degli Istituti nautici o professionali di
navigazione o di attrezzatura e manovra, tra il personale della gente di
mare in possesso del titolo professionale non inferiore a quello di
padrone marittimo ovvero, da un esaminatore, nominato dalla Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
scelto tra i medesimi soggetti, nonché tra i funzionari del Ministero dei
trasporti e della navigazione abilitati, a norma della legge 1 dicembre
1986, n. 870. Per la prova
pratica di navigazione l’esaminatore è assistito da un esperto velista
designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale
italiana. 2.
La Commissione d’esame per il conseguimento della patente di cui
all’articolo 3, comma 1, lett. b), è nominata dal Capo del circondario
marittimo ed è costituita: a)
dal Presidente, scelto tra gli ufficiali superiori in servizio o in
congedo dei Corpi di stato maggiore o delle Capitanerie di porto, tra i
docenti degli Istituti nautici o professionali di navigazione o di
attrezzatura e manovra, ovvero tra Capitani di lungo corso qualificati
comandanti di navi mercantili dalle convenzioni internazionali. In
mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal Capo del circondario
marittimo. b)
da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non
inferiore a sottotenente di vascello in possesso del titolo professionale
di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso, ovvero
da un capitano di lungo corso o da un aspirante capitano di lungo corso,
in qualità di membro. c)
da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o
dalla Lega navale italiana, in qualità di membro, per lo svolgimento
della prova pratica di navigazione a vela. 3.
La Commissione d’esame per il conseguimento della patente per il comando
delle navi da diporto, di cui all’articolo 4, è nominata dal Capo del
compartimento marittimo, con le modalità indicate al comma 2, lettere a)
e b). 4.
Le funzioni di segretario delle sedute di esami sono svolte da un
sottufficiale del corpo delle Capitanerie di porto ovvero da un impiegato
civile di ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione. 5.
Il programma d’esame per il conseguimento della patente di cui
all’articolo 3, comma 1, lett. a), è contenuto nell’allegato D); il
programma d’esame per il conseguimento della patente di cui
all’articolo 3, comma 1, lett. b), è contenuto nell’allegato E); il
programma d’esame per il conseguimento della patente di cui
all’articolo 4, è contenuto nell’allegato F).
Art. 10 (Domanda
di ammissione agli esami) 1.
I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
presentano istanza alla competente autorità marittima o agli uffici
provinciali della M.C.T.C., in duplice copia di cui una in bollo, conforme
all’allegato G), corredata dal certificato medico di cui all’articolo
5, da due foto formato tessera e dall’attestazione di pagamento del
tributo previsto per l’ammissione agli esami. 2.
Copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo
dell’autorità marittima o dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C, è
restituita al candidato e costituisce, accompagnata da un documento di
identità personale, autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo
delle unità da diporto ai sensi dell’articolo 27. 3.
Il documento di cui al comma 2, ha validità di tre mesi, prorogabile per
ulteriori tre mesi. Le prove di esame non possono essere sostenute prima
che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio
dell’autorizzazione per l’esercitazione a bordo delle unità da
diporto. Art.
11 (Accertamento
dei requisiti morali) 1.
Per l’accertamento del possesso dei requisiti morali di cui
all’articolo 6, l’Autorità marittima o gli uffici provinciali della
M.C.T.C. hanno facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il
certificato del casellario giudiziale. 2.
Per i cittadini stranieri, in sostituzione del certificato del casellario
giudiziale, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata
dall’autorità consolare. Art.
12 (Candidati
agli esami già in possesso di una abilitazione) 1.
I candidati agli esami che sono in possesso di una patente limitata al
comando e alla condotta di unità da diporto per la sola navigazione a
motore, avente lo stesso limite di navigazione, per conseguire
l’abilitazione comprensiva anche della navigazione a vela, devono
sostenere la sola prova pratica. 2.
I candidati agli esami, che sono in possesso di patente per la navigazione
entro 12 miglia dalla costa per conseguire l’abilitazione senza alcun
limite di distanza dalla costa devono sostenere un esame integrativo
teorico sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per
l’abilitazione posseduta. 3.
I soggetti di cui ai commi 1 e 2, per essere ammessi agli esami, devono
presentare istanza ai sensi dell’articolo 10, comma 1, corredata della
documentazione indicata al medesimo comma 1, nonché copia della patente
nautica posseduta. 4.
Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme riguardanti
l’autorizzazione provvisoria e, per
poter sostenere gli esami, devono richiedere al competente Ufficio
la prenotazione,di cui all’articolo 14 Art.
13 (Conseguimento
delle patenti senza esami) 1.
Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle Capitanerie di porto, in
servizio permanente o del ruolo ad esaurimento, possono conseguire, senza
esami, le patenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento. 2.
Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio permanente o volontari di
truppa in ferma breve, abilitato al comando navale ed alla condotta dei
mezzi nautici da parte della Marina militare, possono conseguire, senza
esami, le patenti di cui all’articolo 3, nei limiti dell’abilitazione
in possesso. Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal
personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o
volontari di truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al
comando di unità navale rilasciata dai Comandi della guardia di finanza. 3.
La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche al personale
delle stesse Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché
in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 5
e 6. 4.
I requisiti per le persone indicate al comma 1, sono comprovati
dall’estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di
appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal
possesso dell’abilitazione. 5.
Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o dai Comandi della
guardia di finanza per la navigazione entro sei miglia dalla costa
abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa. 6.
Ai fini del rilascio della patente i soggetti interessati oltre alla
abilitazione indicata al comma 5, devono presentare la domanda di cui
all’articolo 10, corredata dal certificato medico, marca da bollo, due
foto formato tessera e le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di
rilascio e dello stampato a rigoroso rendiconto. Art.
14 (Calendario
degli esami) 1.
I candidati in possesso dell’autorizzazione provvisoria di cui
all’articolo 10, comma 2, in corso di validità, per sostenere gli
esami, devono dichiarare la propria disponibilità a sostenere l’esame
presso l’Ufficio ove hanno presentato la domanda, provvedendo
contestualmente a consegnare le attestazioni comprovanti il pagamento
della tassa per il rilascio della patente e dello stampato a rigoroso
rendiconto, nonché la marca da bollo.
Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del
candidato a sostenere l’esame. 2
Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute,
dispongono un calendario periodico dei candidati che devono essere
sottoposti ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento
delle prove teoriche e pratiche che devono essere tenute nei
quarantacinque giorni successivi dalla data della dichiarazione di
disponibilità all’esame. 3.
Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei
successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità
all’esame ovvero, quando il candidato regolarmente convocato,
indipendentemente dai motivi, non si sia presentato all’esame per due
volte. Art.
15 (Svolgimento
dell’esame) 1.
Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi
all’esame munito di un documento di identificazione in corso di validità. 2.
L’esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova teorica
è svolta in base ai programmi previsti per ciascuna patente con eventuale
ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d’esame o altri strumenti
nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di
conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del
candidato, per una uniforme formulazione del giudizio. 3.
I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi alla prova
pratica. 4.
La prova pratica per il conseguimento della patente di cui
all’articolo 3, lett. a), è svolta su unità da diporto a vela con
motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, riconosciuta idonea dalla Commissione
esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento della patente di cui
all’articolo 3, lett. b), è effettuata su unità da diporto a vela con
motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, iscritte nei registri e appartenenti alla
categoria per la quale si richiede l’abilitazione. 5.
La prova pratica per il conseguimento della patente di cui
all’articolo 4, è svolta su nave da diporto ovvero, in caso di
indisponibilità, su unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a
metri venti. 6.
L’unità da diporto impiegata nella prova pratica deve essere coperta
dall’assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone
imbarcate ed ai terzi. Durante
la prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, un soggetto
responsabile abilitato al comando dell’unità da diporto utilizzata per
lo svolgimento dell’esame. 7.
L’esame si intende concluso con esito favorevole qualora il candidato
abbia superato entrambe le prove. 8.
I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono
ripetere la prova una sola volta, dopo un mese dalla data di esame, presso
la stessa sede e con le modalità previste dal comma 2, dell’articolo
14. 9.
Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non quella pratica,
può sostenere nuovamente solo la prova pratica, dopo un mese, presso lo
stesso ufficio e con le medesime modalità di cui all’articolo 14, comma
2. 10.
I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella pratica non
devono assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi. Art.
16 (Verbali
di esame per patenti nautiche) 1.
Per ciascuna seduta di esame è redatto a cura del segretario apposito
verbale, firmato dall’esaminatore unico, da tutti i membri della
Commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono riportati i
nominativi dei candidati e l’esito finale delle prove dell’esame. Per
la prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito svolto sono
acquisiti al fascicolo del candidato. 2.
I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine
cronologico dal competente Ufficio marittimo o della M.C.T.C.. Art.
17 (Rilascio
delle patenti nautiche) 1.
Al termine della prova pratica, il presidente della commissione, o
l’esaminatore, provvede alla consegna della relativa patente nautica,
previa apposizione sul documento stesso della propria firma e di quella
del candidato. 2.
Le patenti predisposte per i candidati riconosciuti non idonei alla prova
teorica o a quella pratica sono tenute in sospeso per l’eventuale
rilascio dopo la ripetizione della prova ai sensi dell’articolo 15,
comma 8 e 9 3.
La patente predisposta per i candidati che non hanno superato l’esame è
annullata e allegata al relativo fascicolo. 4 . Per i soggetti già in possesso di una
abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro
della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame.
Dell’avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all’autorità
che ha provveduto al rilascio. Art.
18 (Registro
delle patenti nautiche) 1.
Gli Uffici marittimi e quelli della M.C.T.C. annotano i dati relativi alle
patenti rilasciate ed alle successive variazioni in un registro conforme
al modello approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.
Nota :Il modello di
registro delle patenti nautiche è stato approvato con D.M. 11 giugno 1998
( G.U. n.152/1998) Art.
19 (Durata
e convalida delle patenti) 1.
La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di
conferma della validità. La durata è ridotta ad anni cinque per coloro
che al momento del rilascio o del convalida abbiano compiuto il
sessantesimo anno di età. La richiesta di convalida può essere
presentata anche prima della scadenza ed in tal caso, la durata successiva
decorre dalla data di convalida. 2.
La validità della patente, di cui al comma 1, per coloro che siano
affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o
funzionali può essere limitata anche ad un periodo più breve in
conformità alle prescrizioni riportate nel certificato di idoneità
fisica di cui all’articolo 5. 3.
Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il
comando e la condotta di unità da diporto. La richiesta di convalida
della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza
ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida. 4.
Per la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza,
direttamente o con raccomandata, all’Ufficio che ha provveduto al
rilascio, corredata dal certificato di idoneità fisica di cui
all’articolo 5. L’interessato
deve inoltre dichiarare di possedere i requisiti morali di cui
all’articolo 6, nonché l’eventuale possesso di altra abilitazione al
comando o alla condotta di unità da diporto compilando a tale scopo i
quadri A, B, E ed F della domanda di cui all’allegato G). 5.
Il competente Ufficio, provvede alla convalida della patente ovvero invia
all’interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione
della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e
recante la seguente dicitura “Patente nautica n......... Validità
confermata fino al.......... .” seguita
dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida devono
essere annotati nel registro
delle patenti. Nota
: Il modello di talloncino-autoadesivo è stato approvato con D.M.
22.12.1997 (G.U.26/98) 6.
Qualora dal certificato di idoneità fisica risultino prescrizioni, quali
l’uso di protesi o particolari limitazioni ai sensi dell’articolo 5,
queste sono annotate dall’Ufficio direttamente sulla patente ovvero sul
talloncino adesivo da inviare all’interessato e recante la seguente
dicitura “Patente nautica n......validità confermata fino al...........prescrizioni
mediche....................” seguita dalla sigla del funzionario
incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni devono essere
annotati nel registro delle patenti. Art.
20 (Patenti
nautiche deteriorate o illeggibili) 1.
Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili devono essere sostituite. 2.
Per ottenere la sostituzione delle patenti di cui al comma 1,
l’interessato presenta al competente Ufficio, oltre ai documenti
previsti per la conferma della validità di cui al
comma 4, dell’articolo 19, anche due foto, una marca da bollo e
le attestazioni comprovanti il pagamento dello stampato a rigoroso
rendiconto nonché della tassa di concessione governativa per l’anno in
corso. La patente sostituita è ritirata ed annullata. 3.
Nel documento rilasciato ai sensi del comma 2, l’Ufficio provvede ad
effettuare la seguente annotazione: “sostituisce
la patente n._____rilasciata in data _________”: Art.
21 (Cambio
di residenza) 1.
In caso di cambio di residenza il titolare della patente nautica deve
darne comunicazione diretta o
con raccomandata all’Ufficio che ha provveduto al rilascio mediante la
dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 10, compilando a tale
scopo il quadro A dell’allegato G). 2.
L’Ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle
patenti, provvede ad aggiornare a vista il documento ovvero ad inviare
all’interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo
documento recante la seguente
dicitura: “Patente nautica n:.....residente a............... in
Via..............” seguita dalla sigla
del funzionario incaricato. Nota:
Il modello di talloncino-autoadesivo
è stato approvato con D.M. 22.12.1997 (G.U.26/98) Art.
22 (Smarrimento
o distruzione della patente nautica) 1.
In caso di smarrimento,
sottrazione, distruzione della patente nautica, il titolare deve farne
denuncia alle autorità di
pubblica sicurezza, che rilasciano attestazione della denuncia resa. 2.
Il titolare della patente, per ottenere il rilascio del duplicato del
documento, deve presentare al competente Ufficio oltre alla domanda di cui
all’allegato G in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le
attestazioni comprovanti il pagamento del tributo previsto dalla tabella
annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e della tassa per l’anno in
corso e dello stampato a rigoroso rendiconto nonché due foto formato
tessera. Il documento, a norma dell’articolo 7 della legge 29 dicembre
1990, n. 405, è esente dal bollo. 3.
Copia della domanda è restituita all’interessato e consente, per la
durata di giorni trenta, di comandare e condurre le unità da diporto nei
limiti dell’abilitazione posseduta. 4.
Nel duplicato di patente l’Ufficio provvede a riportare la seguente
annotazione ”duplicato della patente n..........rilasciata in data
............”, seguita dalla firma del funzionario incaricato. 5.
Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento
sostituito. Art.
23 (Revisione
delle patenti nautiche) 1.
L’Autorità marittima e quella della navigazione interna, possono
disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione medica
locale di cui all’articolo 5 o ad esame di idoneità i titolari di
patenti nautiche qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei
requisiti fisici e psichici prescritti. L’esito della visita medica è
comunicato all’Autorità Marittima o a quella della M.C.T.C. che ha
rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione o di
revoca o per l’annotazione sul documento di eventuali limitazioni o
prescrizioni. Art.
24 (Revisione
straordinaria delle patenti nautiche ) 1.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può disporre con
proprio decreto la revisione straordinaria delle patenti nautiche per
determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi. Le
modalità ed i termini per la revisione delle patenti sono stabiliti nel
medesimo decreto. Art.
25 (Sospensione
delle patenti nautiche) 1.La
patente nautica è sospesa dall’Autorità marittima o della M.C.T.C. che
ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per
la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all’articolo 5. In tal caso la patente è sospesa fino a
quando l’interessato non produca la certificazione della Commissione
medica locale attestante il recupero della idoneità psico-fisica. 2.
La patente può essere altresì sospesa dalla competente Autorità
marittima o della Navigazione interna in uno dei seguenti casi: a)
assunzione del comando e della condotta di unità o nave da diporto in
stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o
stupefacenti; b)
quando l’abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da
compromettere l’incolumità pubblica e da produrre danni; c)
per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del Prefetto. 3.
Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della sospensione della patente
non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati alle lett. a),
e c) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lett. b) del medesimo
comma. 4.
La patente nautica è inoltre sospesa dalla competente Autorità marittima
o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a
carico dell’abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni
gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul
comando e condotta delle unità e delle navi da diporto o per i delitti
contro l’incolumità pubblica previsti dal titolo VI, libro II del
codice penale o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice
della navigazione. 5.
Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l’ufficiale di polizia
giudiziaria che ha proceduto all’accertamento della violazione
trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto, tramite il proprio
comando o ufficio, all’Autorità marittima del luogo dove il fatto è
stato commesso ovvero al Prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque
interne. Le predette autorità, ricevute gli atti, dispongono, ove
sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria
della validità della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano
all’interessato di consegnare la patente medesima, entro cinque giorni
dall’avvenuta notifica dell’ordinanza, presso il proprio uffici 6.
Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni
personali colpose il giudice con la sentenza dispone la sanzione
ammnistrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel
caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi ad un anno. Copia
del provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso dalla
cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel termine di giorni quindici,
all’Ufficio che ha provveduto al rilascio della patente. 7.
Avverso il provvedimento di
sospensione della patente di cui a commi
2 e 4 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della
navigazione. 8.
I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla
patente e comunicati all’Ufficio che ha provveduto al rilascio per
l’annotazione nel registro di cui all’articolo 18. Art.
26 (Revoca
della patente) 1.
La patente nautica è revocata dall’Autorità marittima o della
navigazione interna che l’ha rilasciata nel caso in cui il titolare non
sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti dall’articolo 5 ovvero non sia più in possesso dei requisiti
morali previsti dall’articolo 6. 2.
I soggetti cui è stata revocata la patente a seguito di sentenza del
giudice non possono ottenere una nuova abilitazione se non sia intervenuto
un provvedimento di riabilitazione. Art.
27 (Esercitazioni
pratiche) 1.
Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono autorizzati ad
esercitarsi al comando ed alla condotta delle unità da diporto, nei
limiti dell’abilitazione richiesta, o della nave da diporto, purché a
bordo vi sia in funzione di istruttore persona munita di patente nautica
rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che
l’interessato aspira a conseguire. 2.
Il capo del circondario marittimo o l’autorità preposta alla disciplina
delle acque interne, possono determinare con propria ordinanza i tempi e
le modalità nonché le misure di sicurezza per l’effettuazione delle
esercitazioni. Art.
28 (Disciplina
delle scuole nautiche) 1.
I centri per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione
dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati
“scuole nautiche”. 2.
Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte della Regione del luogo in cui hanno la sede
principale(°). (°)
le funzioni relative alla autorizzazione e vigilanza sono state
attribuite alle Province (art. 105 del decreto legislativo
n.112 del 31.3.1998 ) 3.
Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di commercio,
industria artigianato e agricoltura che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento gestiscono le scuole di istruzione per la nautica, la
competente Regione (recte Provincia) provvede al rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 2, previo accertamento
dell’esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli
strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le
esercitazioni teoriche e pratiche. 4.
Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale
17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché
del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono
richiedere l’autorizzazione di cui al comma 2. Per ottenere
l’autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di
un’unità da diporto, avente l’abilitazione alla navigazione almeno
corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati. 5.
L’autorizzazione di cui al comma 2, è rilasciata previo parere del Capo
del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola
nautica o del direttore dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C.. 6.
Possono svolgere l’attività di insegnamento presso le scuole nautiche i
soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di
coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli Istituti
nautici o professionali per
la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato maggiore e
delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché
coloro che hanno conseguito da
almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun
limite. Art.
29 (Enti
e associazioni nautiche a livello nazionale)
1.
Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la
gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche,
riconosciuti in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 19
agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di “Centri di istruzione
per la nautica”. Per detti
enti non è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma
2. 2.
La vigilanza amministrativa e tecnica degli Enti e delle Associazioni
nautiche di cui al comma 1, è di competenza del Ministero dei trasporti e
della navigazione. 3.
In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato
i corsi presso i centri di istruzione per la nautica di cui al
comma 1, un rappresentante dell’Ente o dell’associazione può far
parte della Commissione di esame, senza diritto di voto.
Art. 30 (Commissioni
di esame fuori sede) 1.
Le scuole nautiche, gli enti e le associazioni nautiche a livello
nazionale di cui agli articoli 28 e 29 possono richiedere che gli esami
per il conseguimento delle patenti nautiche vengano svolti presso le loro
sedi. Il numero dei candidati non deve essere inferiore a dieci. Le spese
di viaggio e di missione per i componenti delle Commissioni di esame sono
a carico dei richiedenti. Art.
31 (Persone
in possesso di titoli professionali) 1.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo sia per
il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di
libretto di navigazione in regolare corso di validità,
possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti e con
le modalità stabilite con d.m. 5 luglio 1994, n.. 536. 2.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la
condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla
conduzione dei motori di qualunque potenza, installati a bordo delle unità
da diporto, escluse le navi da diporto. 3.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per i
servizi di macchina, possono condurre motori a combustione interna o a
scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della potenza
stabilita per ciascun titolo. Art.
32
( Disposizioni transitorie e complementari) 1.
Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai
sensi dell’articolo 20, primo comma, lett. a) e b) della legge 11
febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unità a
motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri
con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all’articolo 3,
comma 1 lettere a) e b). Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da
diporto rilasciate ai sensi dell’articolo 20, primo comma, lett. c) e d)
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta
delle unità a motore, con i limiti di navigazione indicate
rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b). 2.
Alla sostituzione del documento di abilitazione alla navigazione di cui al
comma 1, provvede l’Autorità
marittima o quella della M.C.T.C., in occasione della convalida della
patente. 3.
Coloro che sono in possesso delle patenti nautiche per il comando e la
condotta delle imbarcazioni da diporto, conseguite in data anteriore al
presente regolamento, all’atto della convalida devono dichiarare
l’eventuale possesso di altra abilitazione, rilasciata con documento
separato. In tal caso, ove le abilitazioni rilasciate con documenti
separati abbiano gli stessi limiti di navigazione i documenti posseduti
devono essere presentati alla competente Autorità marittima o a quella
della M.C.T.C., per essere unificati. 4.
La competenza a svolgere la procedura di unificazione dei documenti è
devoluta all’Ufficio che ha rilasciato l’ultima abilitazione. 5.
Coloro che hanno conseguito l’abilitazione per la condotta di motoscafi
ad uso privato, di cui all’articolo 16 del Regio decreto legge 9 maggio
1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932 n. 1884, in data
anteriore al 24 aprile 1990 possono conseguire, senza sostenere gli esami,
la patente a motore, di cui all’articolo 3, comma 3, per la navigazione
entro dodici miglia, purché in possesso dei requisiti psicofisici e
morali previsti dal presente regolamento. 6.
Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori
che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di
esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la
medesima omologazione è stata richiesta. Art.
33 (Disposizioni
abrogative e finali) 1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono
abrogati:
a) gli articoli 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, primo, terzo e quarto comma, 30,
31, 32,
50 e 51 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive
modificazioni;
b) l’articolo 3, comma 10,
della legge 8 agosto 1994, n. 498;
c) l’articolo 11 del decreto
legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647 2.
Sono altresì abrogati i decreti ministeriali 6 dicembre 1990, n. 458, e
16 marzo 1991, n. 173, recanti i regolamenti sulla composizione delle
commissioni, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche per le imbarcazioni e navi da
diporto, nonchè il decreto ministeriale 6 giugno 1973,
recante norme per l’accertamento dei requisiti fisici per il
conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle
imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori. 3.
Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del
presente regolamento. Art.
34 (Entrata
in vigore) 1
Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |