modificato a seguito della sentenza del
28/02 - 28.04.2001 n° 495 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
)
Scarica regolamento in formato P.D.F. (con le
cartografie)
CLICCA QUI
Se volete essere puntualmente informati delle novità e degli aggiornamenti del
sito CLICCATE
QUI
Ricerca Veloce nel Regolamento
Titolo 2 : regolamento per l'area terrestre
Titolo 3 : regolamento per l'area marina (all'interno di questo titolo)
traffico trasporto passeggeri
noleggio e locazione
attività d'immersione subacquea
diporto privato
attività di pesca professionale e sportiva
sanzioni penali ed amministrative
Tali
importi devono essere versati anticipatamente per ogni mese di
riferimento. L’inosservanza, anche di un solo versamento nel
termine fissato, comporta la revoca del permesso per tutto il
periodo di armamento nell’anno in corso.Al fine di
disincentivare lo sbarco di trasportati nelle isole
dell’Arcipelago di La Maddalena, possono essere rilasciati
permessi gratuiti agli operatori che optano per percorsi che
prevedono il giro senza fermata per le isole, con sola sosta nei
porti dell’Isola di La Maddalena. Capo 2
|
|
Lunghezza Imbarcazione |
Importo |
|
Sino a 6 mt. |
150.000 |
|
Sino a 10 mt. |
250.000 |
|
Sino a 15 mt. |
450.000 |
|
Sino a 18 mt. |
1.000.000 |
|
Da 18,1 a 30 mt |
2.000.000 |
|
Oltre 30 mt |
3.000.000 |
Tali
importi devono essere versati anticipatamente al momento del
rilascio del permesso
Art.
27 - In attuazione del DPR 17 maggio 1996 e delle Misure di
Salvaguardia di cui all’allegato A allo stesso decreto, per il
corrente anno l’Ente Parco fissa nel numero di 20 i permessi
rilasciabili ai diving center ai sensi dell’ultimo comma
dell’art 1 delle Norme di Salvaguardia dello stesso decreto, che
sono rilasciati con priorità e fino al raggiungimento del 75% ai
diving residenti o consorziati con operatori residenti nell’area
del Parco. Nel caso in cui le domande dei residenti sono inferiori
all’indicata percentuale, i posti sono assegnati prioritariamente
ai diving center esterni con priorità stabilita in ordine alla
presentazione della domanda. Le domande devono pervenire alla sede
del Parco entro la data del 27.06.2001 per la quale fa prova la
data del protocollo. Per l’assegnazione dei permessi si tiene
conto del criterio cronologico dato dalla data del protocollo. Le
imbarcazioni utilizzate allo scopo non possono trasportare
passeggeri che non siano subacquei dei centri di immersione
appositamente registrati.
Art. 28 - Per l’esercizio della attività di diving center nel
territorio del Parco, il soggetto deve dimostrare di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 9/99.
Art. 29 - Al fine di consentire un monitoraggio dei siti di
immersione, prima della partenza il responsabile
dell’imbarcazione deve annotare in apposito registro vidimato
dall’Ente l’elenco dei partecipanti all’immersione, con
l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli
eventuali accompagnatori subacquei.
Art. 30 - L’accompagnatore per immersioni guidate deve essere
munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni,
nazionali o internazionali e deve operare entro i limiti imposti
dal proprio brevetto. Ogni accompagnatore non può guidare
nell’immersione più di 8 subacquei simultaneamente.
Art. 31 - Ogni Diving center deve corrispondere all’Ente la
somma di £. 500.000 al momento del rilascio del permesso. I
privati residenti possono effettuare immersioni nell’area del
Parco. I privati non residenti possono effettuare immersioni con
autorespiratori solo se accompagnati dai diving center autorizzati
dal Parco.
Art.32
- Nella fascia marina situata entro i 300 metri dalla costa delle
zone Mb sono consentiti, per tutto l’anno, la navigazione, la
sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio ai residenti nell’area del
Parco, previo rilascio da parte dell’ Ente Parco di contrassegno
a titolo gratuito . Sono equiparati ai residenti nel Comune di La
Maddalena i figli, i genitori, i fratelli di residenti e i nativi
nello stesso comune, nonché coloro che posseggono un posto barca
fisso per tutto l’anno presso strutture portuali autorizzate in
La Maddalena o abbiano affidato l’imbarcazione per rimessaggio o
guardiania a cantieri locali.Tutti coloro che non posseggono i
requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo possono
chiedere all’Ente il permesso di navigazione, sosta, ancoraggio
e ormeggio entro la fascia di 300 metri dalla costa secondo le
modalità di cui all’art.33.
Art.33 - I diportisti non residenti nel territorio del Parco
possono chiedere all’ Ente il permesso di navigazione, sosta,
ancoraggio e ormeggio nella fascia entro i 300 metri dalla costa
versando un corrispettivo commisurato alla lunghezza fuori tutto
dell’imbarcazione ed alla durata del permesso. Il corrispettivo
giornaliero è disposto nella misura di £.3.000
al metro lineare per giorno sino alla categoria 5 e £.4000
al metro lineare per giorno per il resto delle categorie
E’ data facoltà di chiedere l’abbonamento mensile a tariffa
agevolata con i seguenti importi:
|
Cat.1 Lft sino a 6 mt |
100.000 |
|
Cat. 2 Lft Da 6,1 a 7.99 mt |
140.000 |
|
Cat.3 Lft. Da 8 a 10.99 mt |
180.000 |
|
Cat.4 Lft. Da 11 a 13.99 mt |
220.000 |
|
Cat.5 Lft. Da 14 a 16.99mt |
330.000 |
|
Cat.6 Lft. Da 17 a 19.99 mt |
530.000 |
|
Cat.7 Lft. Da 20 a 24.99 mt |
800.000 |
|
Cat.8 Lft. Da 25 a 29.99 mt |
1.400.000 |
|
Cat.9 Lft. Da 30 a 34.99mt |
1.850.000 |
|
Cat.10 Lft. Da 35 a 39.99 mt |
2.340.000 |
|
Oltre i 40 |
3.000.000 |
E'
data facoltà di chiedere l'abbonamento per 15 giorni con la
riduzione del 50% delle tariffe mensili.
Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50% per i
diportisti residenti nei comuni compresi nel circondario marittimo
di La Maddalena ed in quello di Golfo Aranci;
I diportisti che dimostrino di possedere un posto barca presso
strutture portuali autorizzate in La Maddalena per un periodo
minimo di 10 giorni, possono chiedere l’autorizzazione previa
presentazione di dichiarazione rilasciata dai responsabili delle
strutture portuali con un pagamento pari al 50% delle su citate
tariffe.
Tali corrispettivi vigono per il periodo che va dal 1 maggio al 30
ottobre. I pagamenti dei corrispettivi previsti dal presente
articolo possono essere effettuati, oltre che con versamento
sul c/c postale n.11890076, anche con le seguenti modalità
:
Presso la
sede o altri uffici a ciò designati del Parco in via
alternativa.
Presso le
direzioni dei porti turistici convenzionati con il Parco.
Direttamente
a bordo delle imbarcazioni, ad opera di personale all’uopo
autorizzato dall’Ente.
Art. 34 - I corrispettivi di cui al precedente Art. 33 sono
ridotti alla metà per le imbarcazioni dotate di sistemi di
raccolta delle acque o di depurazione delle stesse.Il possesso di
tali dotazioni deve essere documentato al momento della richiesta
di permesso con la consegna di copia della documentazione
attestante il possesso di tali dispositivi.
Art.
35 - In riferimento a quanto previsto dal Regolamento del
Circondario Marittimo di La Maddalena, per poter esercitare
l’attività di scuola di vela gli istruttori devono essere in
possesso del brevetto di istruttore di vela rilasciato della
Federazione Italiana Vela.
Art.36 - Per l’esercizio dell’ attività di scuola di vela
nell’area del Parco è dovuta la somma di £ 200.000 per ogni
imbarcazione di lunghezza fuori tutto superiore a metri 6 se
dotate di motore ausiliario. Sono esentati dal pagamento del
corrispettivo le associazioni non profit residenti nell’area del
Parco.
Art.37
- Nelle zone Ma e Mb del Parco è vietata la pesca esercitata con
reti a strascico e attrezzi derivanti, nonché l’esercizio della
pesca subacquea professionale.
Art.38 - E’ consentita la pesca professionale solo ai pescatori
del circondario marittimo di La Maddalena e di Golfo Aranci,
secondo quanto previsto dalle disposizioni Regionali in materia di
pesca. La attività di pesca turismo è consentita in tutta
l’area del Parco ad eccezione delle zone di cui all’art.10.
Tali imbarcazioni devono attenersi alle disposizioni nazionali in
materia.
Art.39 - E’ fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi forma
di pesca professionale e sportiva nelle seguenti aree
|
LI
NIBANI |
|
|
|
PORTO
MADONNA - CALA BOVE MARINO |
|
|
|
CALA
CUTICCIO |
|
|
Nelle ultime due aree, tali divieti decadono il 31.12.2001.
Nuove aree di tutela integrale, a rotazione, verranno proposte ed
individuate in accordo con le categorie professionali dei pescatori.
Art.40 - Nelle zone Mb del Parco la pesca sportiva può essere
esercitata dai residenti senza alcuna autorizzazione. I non
residenti di età superiore ai 18 anni che vogliano praticare la
pesca sportiva devono munirsi di apposita licenza.La pesca sportiva
può essere praticata solo ed esclusivamente con i seguenti
attrezzi:
con bolentino
anche con canna e mulinello a non più di tre ami;
con lampada e
fiocina ( solo residenti)
con due canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di
tre ami;
con quattro
canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di un amo;
con lenza a
traina a non più di due traine ad imbarcazione;
con due nasse
ad imbarcazione ( solo residenti);
con lenza per
cefalopodi con non più di un attrezzo di cattura ( polpara o
totanara o seppiolara), per persona;
con nattelli, non più di 5 per imbarcazione;
con lenze
pedagnate, non più di 5 per imbarcazione;
con palamito a non più di cento ami, non più di un palamito per imbarcazione.
Tale
attrezzatura è consentita solo ai residenti
Altri
attrezzi, consenti dalla normativa nazionale e regionale in materia,
possono essere trasportati con le imbarcazioni purché non
utilizzati nelle acque del Parco.Per poter praticare tale attività
i non residenti devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata
dall’Ente e dai rivenditori di materiali ed attrezzature sportive
presenti nel territorio del Parco il cui costo è così fissato:
£.400.000
annue per la pesca effettuata da imbarcazioni, con la
possibilità di richiedere un abbonamento mensile il cui
corrispettivo è di £.150.000.
£ 100.000
annue per la pesca sportiva effettuata da terra, con la
possibilità di chiedere un abbonamento mensile il cui
corrispettivo è di £ 10.000.
Nei
periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la
pesca sportiva è consentita nei limiti delle disposizioni stabilite
dall’Assessorato Difesa Ambiente della RAS.
Art.41 - La pesca subacquea è consentita nelle zone Mb, escluse le
aree di cui all’art.10, solo ai residenti e può essere praticata
dal 1° settembre al 30 giugno nei limiti stabiliti dalle vigenti
disposizioni regionali in materia. E’ consentita la pesca
subacquea tutti i giorni a residenti e non residenti solo intorno
all’isola di La Maddalena. Nei periodi di fermo biologico,
individuati dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva è consentita
nei limiti delle disposizioni stabilite dall’Assessorato Difesa
Ambiente della RAS. I non residenti che vogliano praticare la pesca
subacquea dovranno munirsi di apposita autorizzazione il cui
corrispettivo è fissato in £ 100.000 mensili. I permessi per la
pesca sportiva sono rilasciati dall’Ente Parco oltre che dai punti
vendita di attrezzature per la pesca e materiale nautico presenti
nel territorio del Parco.
Art.42 - La quantità del prodotto pescato non può superare i 3
chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia
superato dalla cattura di un singolo esemplare.Sono comunque vietati
la cattura o il prelievo delle seguenti specie :
Cernia ( Ephinephelus sp. ), Corvina ( Sciaena umbra ), Patella
Ferruginea, Pinna Nobilis.
Art.43 - Non è consentito effettuare gare di pesca sportiva
nelle acque del Parco se non organizzate dalle federazioni
riconosciute e preventivamente autorizzate dall’Ente Parco.
Art.44
- Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono
punite con le sanzioni penali ed amministrative previste
dall’art.30 della L. 394/91. Ai contravventori appartenenti alle
categorie professionali di cui ai capi 1, 2 e 3 verrà inoltre
applicata la immediata revoca del permesso ad operare nelle acque
del Parco.
|
TRASPORTO PASSEGGERI |
|
INFRAZIONE
E NORMA VIOLATA |
SANZIONI |
|
Navigare
entro la fascia dei 300 mt. ed entro mezzo miglio dalla costa oltre la
velocità consentita. Art.11 |
Sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
Navigare
all'interno del Parco sprovvisti di autorizzazione rilasciata
dall'Ente. Art.12 |
Sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
Scarico
in mare di liquami di bordo, lavaggio stoviglie e quant'altro con
scarico di liquidi in mare. Art.13 |
Sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 |
|
Mancato
rispetto degli itinerari e del numero di passeggeri trasportabili,
stabiliti dall'Ente Parco. Art.20 |
Sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
Mancato
utilizzo di corpi morti e di boe, ove predisposti, mancato rispetto
degli orari di sosta e delle modalita di accesso. Art.18 |
Sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
Uso
improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori o
acustici. Art.19 |
Sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
|
INFRAZlONE
E NORMA VIOLATA |
SANZIONI |
|
Navigare
entro 300 metri dalla costa ed entro mezzo miglio dalla costa oltre la
velocita consentita . Art.11 |
Sanzione
Amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 |
|
Mancato
rispetto del periodo di apertura delle associazioni e delle imprese
riconosciute dall'Ente Parco ed iscritte sull'apposito Registro.
Art.29 |
Sanzione
Amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. |
|
Accompagnatori
che guidano nell'immersione più di otto subacquei simultaneamente.
Art.32 |
Sanzione
Amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
Mancanza
di autorizzazione, alla pratica dell'attivita. Art.33 |
Sanzione
Amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
|
Uso
improprio di impianti di diffusione delIa voce e di segnali sonori o
acustici. Art.34 |
Sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
|
INFRAZIONE
E NORMA VIOLATA |
SANZIONI |
|
Navigare
entro 300 metri dalla costa ed entro mezzo miglio dalla costa oltre la
velocità consentita. Art.11 |
Sanzione
Amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
Pescare
sprovvisti di autorizzazione rilasciata dall'Ente. Art.44 |
Sanzione
Amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
|
Mancato
rispetto dei divieti di pesca nelle aree di tutela integrale. Art.43 |
Sanzione
Amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
INFRAZIONE
E NORMA VIOLATA |
NORMA
SANZIONATORIA E PENA |
|
Navigare,
sostare entro la fascia dei 300 metri dalla costa sprovvisti di
autorizzazione. Art.36 * |
Sanzione
Amministrativa da lire 200.000 a lire1.000.000 |
|
Navigare
entro 300 metri dalla costa ed entro mezzo miglio dalla costa oltre la
velocità consentita. Art.11 |
Sanzione
Amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
*
In
caso di recidiva |
|
|
INFRAZIONE
E NORMA VIOLATA |
NORMA
SANZIONATORI |
|
Navigare
entro 300 metri dalla costa ed entro mezzo miglio dalla costa oltre la
velocità consentita. Art.11 |
Sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
Navigare
all'interno del Parco sprovvisti di autorizzazione rilasciata
dall'Ente. Art.22 |
Sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 |
|
Uso
improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori o
acustici. Art.25 |
Sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 |
|
Rilascio
in mare di sostanze inquinanti. Art.24 |
Sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 |
Ordinanza divieto assoluto di balneazione Spiaggia Rosa (Budelli)