Ente Gestore: Comune di Cabras
(Oristano)
Direttrice : Dott.ssa Maria Paola Mura
Protocollo n° 6514 P.n°
34 del Registro delle Ordinanze in
data
01 GIU 2000
PREMESSO:
·
che con
decreto del Ministro dell’Ambiente in data 12.12.1997 è stata istituita,
d’intesa con il Ministro del Tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.
979, come modificata ed integrata dalla legge 6 dicembre 1991 n° 394, l’area
naturale marina protetta “Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre”;
·
che in
data 5/2/1998 è stata stipulata la Convenzione per l’affidamento della
gestione dell’area al Comune di Cabras;
·
che tale
convenzione approvata con Decreto dell’1.4.1998, è stata registrata dalla
Corte dei Conti in data 14 luglio 1998;
·
che la
convenzione delega al Comune di Cabras la gestione dell’area;
·
che il
Comune di Cabras è l’unico titolare della gestione, per cui è l’unico a
poter disciplinare le attività di codeste zone;
·
che con
delibera di giunta n°99 del 08-05-2000 si sono approvate le proposte
riguardanti i contributi finanziari da richiedere alle società e cooperative
che operano all’interno dell’area marina;
VISTO
l’articolo 36 della legge 8.6.1990 n° 142;
VISTO
il Codice della Navigazione
VISTO
l’articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n° 50 sulla navigazione
da
diporto ovvero dell’articolo 650 del Codice Penale
VISTA
la legge 31 dicembre 1982 n° 979
VISTA
la legge 8 luglio 1986 n° 349
VISTA
la legge 6 dicembre 1991 n° 394
VISTA
la legge 9 dicembre 1998 n° 426
a)
le società, cooperative, circoli o associazioni che intendono svolgere
all’interno del perimetro dell’area marina protetta le attività di noleggio
e locazione di natanti da diporto, trasporto passeggeri e diving devono
corrispondere al comune di Cabras, in qualità di ente gestore dell’area
marina protetta la somma di:
lire 1.000.000 da versare presso il Servizio Tesoreria n° 16536096 del
comune di Cabras con causale “contributo finanziario anno 2000 per attività
all’interno dell’area marina”;
b)
il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di tali attività è
subordinato alla presentazione del riscontro dell’avvenuto pagamento;
c)
per ogni passeggero trasportato dalle unità nautiche abilitate
all’esercizio delle attività citate sarà corrisposta la somma di lire 3.000;
d)
è fatto divieto assoluto dell’attività di pesca esercitata con reti a
strascico e attrezzi derivanti;
e)
è fatto divieto assoluto dell’attività di pesca professionale e
sportiva esercitata con apparecchi autorespiratori;
f)
durante i periodi di fermo biologico si fa riferimento alle disposizioni
dei regolamenti in materia (bollettino ufficiale della R.A.S.)
Per
le zone A di riserva integrale:
1.
è
vietata la navigazione, l’accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi
genere e tipo, nonché la balneazione;
2.
è
vietata l’attività di pesca professionale, sportiva e subacquea con qualsiasi
mezzo esercitata;
3.
è
vietata la cattura, la raccolta, l’asportazione delle specie animali e
vegetali nonché l’asportazione di minerali e reperti archeologici;
Per
le zone B di riserva generale:
1.
è
vietata l’attività di pesca subacquea con qualsiasi mezzo esercitata nelle
zone B di riserva generale ricadenti nel perimetro dell’area marina protetta;
2.
è
consentito il transito dei natanti e delle imbarcazioni ad una velocità
inferiore ai 6 nodi e ai soli fini di consentire l’accesso alle spiagge e
l’ancoraggio temporaneo al fine di permettere l’attività di carico e
scarico di passeggeri e cose;
3.
le
operazioni di transito e ancoraggio temporaneo dovranno essere effettuate
attenendosi rigorosamente alle norme di sicurezza previste dal codice della
navigazione;
4.
la sosta
dei natanti e delle imbarcazioni all’interno della zona di riserva generale
dovrà avvenire al di fuori della zona di mare riservata ai bagnanti (oltre i
300 metri dalle coste sabbiose e 150 dalle coste rocciose) e dovrà essere
autorizzata dalla Direzione dell’Area Marina;
5.
E’
consentita, previa autorizzazione da parte Direzione dell’Area Marina, la
pesca professionale agli operatori professionisti, singoli o associati,
residenti a Cabras, da esercitarsi nel rispetto delle leggi vigenti e
considerando la zona B come “zona di tutela biologica”, pertanto si dovrà
attenere alle disposizioni dei regolamenti in materia;
6.
ai
cittadini residenti sono equiparate le persone, soci o dipendenti, delle
cooperative di pesca aventi sede in Cabras, che per ragioni familiari hanno la
residenza al di fuori del Comune di Cabras;
7.
per le
categorie non rientranti nei punti 8. e 9. è consentita la pesca professionale,
previa autorizzazione del Comune di Cabras, unico titolare della gestione
dell’area marina, per cui tutte le autorizzazioni vanno richieste e rilasciate
dalla Direzione dell’Area Marina protetta del Comune di Cabras;
8.
nel
rilascio di tali autorizzazioni sarà data priorità all’attività di pesca
professionale da parte dei nativi o residenti nel Comune di Cabras od operanti
in cooperative o società di pesca professionale dietro presentazione della
lista delle imbarcazioni in armamento;
9.
i
documenti autorizzativi rilasciati lo scorso anno ai fini dell’attività di
pesca professionale saranno prorogati, qualora restino invariati i dati
comunicati, previa apposizione del timbro di proroga da parte della Direzione
dell’Area Marina;
10.
le
autorizzazioni vengono rilasciate in via provvisoria fino all’approvazione di
un regolamento di gestione dell’area marina, inoltre l’attività
eventualmente autorizzata potrà essere sospesa, in qualsiasi momento,
dall’Ente Gestore allorchè lo richiedano esigenze di tutela ambientale ed in
casi di infrazioni gravi;
11.
è
consentita la pesca sportiva esercitata con canna e lenza da terra (massimo due
canne a persona), a condizione che nelle zone di confine tra le aree A e B si
rispetti la distanza minima di 50 metri dalla zona A;
12.
la pesca
sportiva dai natanti e dalle imbarcazioni può essere praticata, previa
autorizzazione da parte della Direzione dell’Area Marina, solo ed
esclusivamente con i seguenti attrezzi:
·
con
bolentino anche con canna e mulinello a non più di due ami;
·
con due
canne singole da lancio o lenza da terra a non più di due ami;
·
con lenza
a traina a non più di due traine ad imbarcazione;
·
con lenza
per cefalopodi a non più di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o
seppiolara), non può essere
usata più di una lenza per persona;
13.
nella
zona di mare riservata ai bagnanti il transito, l’ormeggio e l’ancoraggio
dei natanti e delle imbarcazioni dovrà attenersi rigorosamente alle norme di
salvaguardia dettate dal codice della navigazione;
14.
l’ancoraggio
dovrà avvenire nel rispetto del fondo marino e delle praterie di Posidonia e
delle fanerogame marine in generale e attenendosi alle norme di sicurezza
previste dal codice della navigazione;
Per
le zone C di riserva parziale:
1.
è fatto
divieto assoluto della pesca subacquea alla cernia;
2.
è
consentita la pesca professionale ai residenti e alle società o cooperative
eventualmente autorizzate, nel rispetto della normativa vigente;
3.
è
consentita la pesca sportiva praticata solo ed esclusivamente con i seguenti
attrezzi:
·
con
bolentino anche con canna e mulinello a non più di due ami;
·
con due
canne singole da lancio o lenza da terra a non più di due ami;
·
con lenza
a traina a non più di due traine ad imbarcazione;
·
con lenza
per cefalopodi a non più di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o
seppiolara), non può essere usata più di una lenza per persona;
4.
è
consentita la navigazione a natanti ed imbarcazioni e le attività nautiche non
massive. Le regate e le attività che prevedono il coinvolgimento di un numero
consistente di natanti saranno svolte, previa autorizzazione dell’Ente
Gestore, nel rispetto delle leggi vigenti e dei limiti più restrittivi posti
dall’Ente Gestore dell’Area Protetta medesima;
5.
l’ancoraggio
dovrà avvenire inoltre nel rispetto del fondo marino e delle praterie di
Posidonia e delle fanerogame marine in generale e attenendosi alle norme di
sicurezza previste dal codice della navigazione;
6.
l’ancoraggio
e la sosta delle unità da diporto aventi una lunghezza f.t. superiore a m.
24,00 (navi) devono essere autorizzate dall’ente gestore dell’ Area Marina
Protetta.
I
contravventori della presente ordinanza, fatto salvo il fatto che non
costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori
responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguite
ai sensi della Legge 394 del 6 dicembre 1991, art. 30 e precisamente
la
violazione di cui ai punti 1, 2 e 3 è punita con l’arresto fino a sei mesi o
con l’ammenda da duecentomila a
venticinque milioni; la pena è raddoppiata in caso di recidiva;
le
violazioni delle disposizioni emanate negli altri punti
sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
£. 50.000 (cinquantamila) a £. 2.000.000 (
due milioni).
In
caso di flagranza, gli addetti alla sorveglianza dell’area, provvederanno al
sequestro di quanto adoperato. Il responsabile degli illeciti di cui agli
articoli 733 e 734 del codice penale è tenuto a provvedere alla rimessa in
pristino dell’area danneggiata e al risarcimento del danno.
Avverso
la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo della
Sardegna.
La
presente ordinanza viene trasmessa all’Ufficio circondariale marittimo, al
Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna, alla stazione dei
Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Urbana del Comune di
Oristano e al Comando di Polizia Urbana del Comune di Cabras. Quest’ultimo è
investito dei compiti di cui all’art. 19, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991
n. 394, così come modificata dal punto 17 dell’art. 2 della Legge 9 dicembre
1998 n. 426.
Cabras,
01 GIU. 2000
(Dott.
Efisio Trincas)